Il Tar Campania mette un punto al contenzioso nato dopo le elezioni comunali dello scorso maggio a Campoli del Monte Taburno. La Settima Sezione del Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile e, comunque infondati il ricorso presentato contro l’esito della consultazione che ha portato all’elezione a sindaco di Tommaso Nicola Grasso.

A rivolgersi ai giudici amministrativi erano stati Luigi Caporaso, candidato sindaco della lista “Rinascita per Campoli” e consigliere eletto, insieme a Lucio Cioffi, Palmarino Silvio De Simone e Luigi Caporaso, assistiti dagli avvocati Gianluca Caporaso ed Eugenio Carbone. Il ricorso puntava all’annullamento delle operazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 e alla conseguente ripetizione delle consultazioni.

A resistere in giudizio il Comune di Campoli del Monte Taburno, difeso dall’avvocato Luigi Diego Perifano, mentre il sindaco eletto Tommaso Nicola Grasso e il consigliere comunale Antonio Orlacchio sono stati rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Abbamonte. Si è costituito anche il Ministero dell’Interno-Prefettura di Benevento con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Al centro della controversia c’era in particolare l’ammissione al voto di 18 nuovi elettori, inseriti nelle liste a seguito della revisione dinamica straordinaria. I ricorrenti avevano contestato sia la competenza del sindaco uscente nella sottoscrizione del relativo verbale sia l’istruttoria effettuata per verificare i requisiti dei nuovi iscritti.

Il Tar ha però ritenuto innanzitutto che il ricorso non superasse la cosiddetta “prova di resistenza”, vale a dire la verifica della concreta possibilità che le irregolarità contestate potessero modificare il risultato delle elezioni.

I numeri riportati nella sentenza sono infatti chiari: la lista “Rinascita per Campoli”, collegata a Luigi Caporaso, aveva ottenuto 479 voti, mentre “Costruire alla luce del sole”, guidata da Tommaso Nicola Grasso, ne aveva raccolti 607. Una differenza di 128 voti.

Secondo il Tribunale, anche ipotizzando che tutti i 18 elettori contestati fossero stati illegittimamente iscritti, fossero andati a votare e avessero scelto tutti la lista di Grasso, il risultato non sarebbe cambiato: la lista vincitrice sarebbe scesa a 589 voti contro i 479 della lista avversaria, mantenendo quindi un margine di 110 voti.

Il Tar è entrato comunque anche nel merito delle contestazioni, ritenendole infondate. In particolare, dalla documentazione prodotta nel giudizio è risultato che l’istruttoria relativa ai 18 nuovi elettori era stata svolta dal funzionario competente. La sentenza richiama inoltre l’ispezione anagrafica straordinaria effettuata il 20 maggio 2026 dai funzionari della Prefettura di Benevento, durante la quale non è stata rilevata alcuna criticità nell’operato degli uffici comunali.

Resta quindi invariato il risultato delle amministrative: Grasso era stato proclamato sindaco dopo i 607 voti ottenuti dalla propria lista contro i 479 di Caporaso, con l’assegnazione di sette seggi alla maggioranza e tre alla minoranza.