Pannelli solari in ambito condominiale, normative e possibilità

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Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle problematiche e alle novità relative al mondo del fisco ma soprattutto del condominio. Oggi il nostro esperto ci parla di fonti alternative ed energie rinnovabili in ambito condominiale.

La tendenza ad incrementare la produzione di energia elettrica mediante l’impiego di fonti alternative rinnovabili è argomento di confronto anche in ambito condominiale. Un condomino infatti può installare dei pannelli solari sul lastrico solare, su ogni idonea superficie comune (purché non ne alteri la destinazione né impedisca agli altri di farne lo stesso uso) e sulle parti di proprietà esclusiva.

Se la dimensione dei pannelli è tale da alterare l’equilibrio e la possibilità di utilizzazione degli altri condomini o se gli stessi alterano il decoro architettonico dell’edificio, l’installazione non è consentita. Per installare un impianto al servizio di una singola abitazione non occorre autorizzazione da parte del Condominio ma è obbligatorio darne comunicazione all’amministratore indicando il tipo di intervento, il contenuto, e le modalità di esecuzione dei lavori; l’assemblea può prescrivere adeguate modalità di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia del decoro dello stabile.

L’assemblea può anche provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare e di altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di Condominio. Quello che l’assemblea non può fare è negare drasticamente l’autorizzazione all’installazione dei pannelli. L’installazione dei pannelli solari condominiali può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei condomini in rappresentanza di almeno 334 millesimi.

Come detto, se il singolo condomino non è costretto a chiedere l’autorizzazione del Condominio per installare un impianto privato, è comunque obbligato a sbrigare questioni burocratiche con la pubblica amministrazione: la Soprintendenza può negare l’autorizzazione se dimostra, ad esempio, un’effettiva incongruità con il paesaggio circostante. La disciplina della distanza dal confine applicabile ai pannelli solari è dettata dall’articolo 890 del Codice Civile e il condomino è obbligato a consentire il passaggio, attraverso la propria unità immobiliare, del personale incaricato di collocare o riparare impianti per la produzione di energia situati sul tetto o sul lastrico solare.

 

A.F.

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