Staff del sindaco, parla Bosco (Uil): "Non si faccia confusione tra nomina staff e incarichi a contratto"
Parla Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento, in merito alla questione sulla nomina dello staff del sindaco e lo fa attraverso un comunicato in cui tiene a spiegare attraverso la legge, come si interpreta giuridicamente la nomina dello staff.
“In questi ultimi giorni da molte parti vi è una levata di scudi contro quello che è lo “staff del sindaco”, nominato prima della dichiarazione del dissesto finanziario del comune di Benevento.
Trattasi di una questione, a mio sommesso parere, di interpretazione giuridica delle norme che consentono di nominare detto staff. Al fine di non tediare nessuno, riporto qui di seguito i due articoli del T.U.E.L. n. 267/2000 che riguardano tale questione:
Art. 90 – Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. (comma così sostituito dall’art. 11, comma 4, legge n. 114 del 2014)
Art. 110. Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. (comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.(comma così modificato dall’art. 51, comma 9, legge n. 388 del 2000)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. (comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Orbene, mentre nell’art. 90 la norma si limita a precisare che non è possibile nominare l’ufficio di staff quando venga dichiarato il dissesto finanziario dell’ente, nell’art. 110 (quarto comma) vi è espressamente scritto che gli “incarichi a contratto”, anche se stipulati prima della dichiarazione del dissesto sono risolti (di diritto).
E, siccome nell’ordinamento italiano “quod voluit dixit, quod non dixit noluit”, cioè “ciò che (il legislatore) volle, disse; ciò che non disse, non volle”, è da accertare se la risoluzione dei tre contratti stipulati sia di diritto (lo escluderei) o, come penso io, sia una questione di opportunità politica (e quindi discrezionale).
Ciò detto, credo che su questa partita non vi sia da fare alcuna crociata, ma solo ragionare a mente serena, e utilizzare al meglio le tre ragazze, anche per sopperire alla gravissima carenza di personale che si riscontra presso il comune di Benevento nei posti più importanti”.